Statuto

ART 1 – Costituzione e Sede
E’ costituita l’Associazione culturale denominata “La Rete dei Sogni” con sede legale in Roma, Via Assetta, 2 – 00141. Essa può istituire ulteriori sedi anche in altre località in Italia ed all’Estero.
ART 2 – Carattere
L’Associazione ha carattere volontario e non persegue fini di lucro ed è apolitica e aconfessionale ma impegna gli aderenti a: tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, sia con i terzi; contribuire attivamente al perseguimento dello scopo sociale collaborando e partecipando alle attività dell’Associazione; rispettare le norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
L’Associazione potrà partecipare, quale socio, ad altre associazioni e/o circoli aventi scopi analoghi.
ART 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento della stessa potrà essere deliberato secondo le norme previste dall’ART 21.
ART 4 – Scopi

L’Associazione “La Rete dei Sogni”, nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ha lo scopo di contribuire, nella migliore ed ottimale realizzazione del tempo libero, a valorizzare e promuovere attività culturali, artistiche ed artigianali legate alla tradizione e cultura italiana ed estera.
A mero titolo esemplificativo e non tassativo, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

-   Attività culturali e artistiche: dibattiti, mostre, seminari, convegni e corsi di formazione e programmi di studio su tecniche artistiche ed artigianali di tipo hobbistico e professionale ma anche su tematiche complementari all’attività dell’Associazione
-   Organizzazione e/o partecipazione a fiere settoriali e non
-   Attività associative: incontri, corsi tematici e manifestazioni tra soci
-   Attività editoriali: pubblicazione di informazioni periodiche
-   Attività sportive, turistiche, teatrali e ricreative in genere

L’Associazione potrà inoltre promuovere la raccolta di fondi a scopo benefico e per il proprio finanziamento e ottenere facilitazioni e convenzioni economiche. In particolare, l’Associazione si prefigge di essere un punto di incontro tra gli Associati e di facilitare lo scambio di informazioni relative a: tecniche artistiche e decorative, tecniche artigianali, pubblicazioni nazionali ed estere, fornitori di materiali e quant’altro inerente alle attività suddette.
L’Associazione non può promuovere né patrocinare iniziative, attività o manifestazioni aventi finalità politiche e/o sindacali.

ART 5 – Soci
Possono associarsi tutte le persone fisiche e giuridiche che condividano seriamente e profondamente le finalità dell’Associazione. Possono appartenere all’Associazione persone fisiche anche minorenni con il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci ma fino alla maggiore età non hanno diritto di voto. Le persone giuridiche esprimeranno la loro volontà attraverso il loro legale rappresentante o suo delegato.
I soci sono classificati nelle seguenti categorie:
a)  Soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione della Associazione prestando la propria opera e/o specifica competenza. I soci fondatori, in virtù dell’impegno economico e personale prestato per la costituzione dell’Associazione sono esentati dal pagamento dei contributi associativi per i primi cinque anni di vita dell’Associazione e cioè fino al 31 Dicembre 2006.
b)  Soci sostenitori: sono soci sostenitori le persone, regolarmente iscritte, che contribuiscono in modo rilevante all’attività dell’Associazione, prestando la loro opera e/o mediante il versamento di una quota associativa annuale in denaro fissata ed adeguata annualmente dal Consiglio Direttivo.
c)  Soci onorari: sono gli ex soci fondatori, receduti per loro volontà. La qualifica di socio onorario può essere conferita dal Consiglio Direttivo a quelle persone eminenti cui l’Associazione crede tributare tale omaggio. Possono essere soci onorari: alte personalità insigni per pubblico riconoscimento che abbiano acquistato meriti indiscussi per il valore del loro operato o persone che abbiano reso segnalati servigi all’Associazione; I Soci Onorari non possono essere eletti nelle cariche sociali, sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno diritto di voto né diritto di partecipare alle riunioni e/o assemblee dell’Associazione ma verranno tenuti al corrente dell’Attività dell’Associazione e invitati a particolari eventi, riunioni o manifestazioni previa delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei suoi membri.
d)  Soci ordinari: coloro che partecipano alle attività dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa e versamento della quota associativa annuale che viene fissata e adeguata annualmente dal Consiglio Direttivo.
ART 6 – Ammissione
L’Ammissione dei soci sostenitori o ordinari avviene su domanda degli interessati ed è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo che stabilisce anche le modalità in cui tale domanda deve essere presentata.
ART 7 – Recessione
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
-   Dimissione volontarie;
-   Morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
-   Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
-   Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo – sentito il parere obbligatorio ma non vincolante dei Soci Fondatori – nei confronti del socio che rivesta cariche sociali nel caso in cui detto socio intraprenda attività in contrasto e/o concorrenza con le finalità e/o le attività dell’Associazione.
La delibera di esclusione del Consiglio Direttivo necessita di motivazione.
ART 8 – Quote Associative
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo ed eventualmente a loro richiesta di quote speciali determinate in relazione alla partecipazione continuativa ad attività sociali che richiedano spese particolari di gestione.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci anche se deceduti, receduti o esclusi, non saranno rimborsabili.
I versamenti delle quote annuali dovranno avvenire, a pena di esclusione, entro il 30 gennaio di ogni anno e, per i nuovi soci, all’atto dell’iscrizione.
ART 9 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
a)      L’Assemblea dei Soci;
b)      Il Consiglio Direttivo;
c)      Il Presidente;
d)      Il Vice Presidente;
e)      Il Segretario;
f)       Il Tesoriere;

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Tuttavia il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti ai suoi membri o a persone che rivestono particolari incarichi.
Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere verranno nominati per la prima volta nell’Atto Costitutivo mentre successivamente verranno nominati all’interno del Consiglio Direttivo.
La carica di Segretario e quella di Tesoriere sono cumulabili tra di loro e con le altre cariche sociali; il Presidente non può assumere anche la carica di Segretario, il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento dello stesso anche per ciò che riguarda la rappresentanza legale.

ART 10 – Assemblea dei Soci
All’Assemblea dei Soci hanno diritto di partecipare tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote.
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, tramite convocazione scritta, contenente l’ordine del giorno, affissa presso la sede dell’Associazione o pubblicata sul sito internet di proprietà dell’Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata. Essa ha funzione consultiva sull’attività dell’Associazione e sui suoi bilanci. Essa può essere convocata anche fuori della sede.
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo e sull’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto ed in tale caso previo voto favorevole della maggioranza dei fondatori e su tutto quanto a lei demandato per legge o per statuto.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
E’ ammesso l’intervento per delega, salvo che per l’approvazione di bilanci, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. E’ vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
L’Assemblea è presieduta e diretta dal Presidente o da un delegato. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
I verbali delle riunioni sono redatti dalla Presidenza o da un delegato scelto fra i presenti e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
ART 11 - Votazione
Tutti i soci hanno diritto di voto ad esclusione dei minorenni e dei soci onorari.
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano, per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto, qualora lo richiedano un quinto dei soci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
In caso di parità dei voti validamente espressi prevale il voto del Presidente.
ART 12 - Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea spetta:
a)   Discutere ed approvare il conto consuntivo e preventivo e le rispettive relazioni sulle attività sociali;
b)   Provvedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
c)   Deliberare sui ricorsi contro provvedimenti di espulsione;
d)   Deliberare sullo scioglimento dell’Associazione o modifica dello statuto.
ART 13 – Modifiche
Le modifiche al vigente statuto o scioglimento dell’Associazione dovranno essere deliberati dall’Assemblea e debbono godere del consenso di tutti i Soci fondatori ancora attivi.
ART 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori fino a loro esclusione, recesso o revoca. Allo scadere del primo triennio, e cioè all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004, l’Assemblea provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo con la nomina di altri tre membri che rimarranno in carica per un triennio e saranno rieleggibili. Potranno essere nominati Consiglieri i soci ordinari o sostenitori in regola con il versamento delle quote e che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 7.
I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati al termine del mandato.
Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo e, se nominato, decade dall’ufficio, chi si trova nelle condizioni indicate nell’art. 2382 del vigente Codice Civile.
Decadono dalla carica, inoltre, i Consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri il Consiglio ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario: in questo caso la delibera deve essere presa all’unanimità.
I membri del Consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, in nome dell’Associazione e nel suo interesse.
Tuttavia il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti ai suoi membri o a persone che rivestono particolari incarichi.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l’anno e può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno due membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.
Non é ammesso il voto per delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, sul apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione che non siano statutariamente riservati all’Assemblea.
In particolare:
-   Elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, il Presidente, Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere determinandone i relativi poteri;
-   Elabora i conti preventivi e consuntivi;
-   Dirige e regola in genere il funzionamento dell’Associazione e ne determina le singole attività secondo le norme previste dallo Statuto e nei limiti del bilancio preventivo;
-   Delibera in merito alle iscrizioni e dimissioni dei Soci, alla compilazione del programma di attività ed a tutti i compiti inerenti al funzionamento dell’Associazione in ogni suo settore;
-   Procede alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione
-   Stabilisce annualmente l’ammontare delle quote associative come da precedente art. 8.
-   Qualora si rendesse necessario, per aumento dei soci, per ottimizzazione della gestione o altro, il Consiglio Direttivo delibererà, in seduta plenaria e a maggioranza dei membri, le modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
ART 15 - Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione verso i terzi ed in giudizio ed è il Presidente del Consiglio Direttivo; dispone per l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività del sodalizio e cura i rapporti con terzi; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; firma la corrispondenza che impegna finanziariamente l’Associazione unitamente al Tesoriere.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, anch’esso designato dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare parte dei propri poteri ad altri membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, previa delibera del Consiglio, può conferire per determinati atti, sia ai soci che a terzi, procure speciali per determinati atti o categorie di atti.
ART 16 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è personalmente responsabile dei valori che custodisce e provvede a:
-   Eseguire le operazioni relative alla gestione finanziaria dell’associazione su ordine scritto del Presidente, controfirmando i documenti relativi;
-   Tenere perfettamente aggiornati i documenti ed i libri contabili;
-   Dare conto al Presidente, ad ogni fine mese, dello stato di cassa e della situazione finanziaria del sodalizio;
-   Curare la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario dei beni patrimoniali.
ART 17 –Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle rendite del proprio patrimonio, dai versamenti dei soci, dai contributi o straordinarie elargizioni di Enti Pubblici (Ministeri, Regioni, Comuni etc.) e Privati italiani ed esteri, e di Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti da tutte le proprie attività ed iniziative economiche organizzate dall’associazione, dalle raccolte dei fondi.
ART 18 – Diritti dei Soci al patrimonio dell’Associazione
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
ART 19 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ART 20 – Sanzioni
L’iscrizione all’Associazione indica da parte dei soci accettazione del presente statuto.
Nel caso di infrazioni, da parte dei soci, a norme del presente statuto e dei regolamenti interni e delle comuni regole dell’educazione e del reciproco rispetto, può essere inflitta dal Consiglio Direttivo la sanzione dell’espulsione dall’Associazione per condotta riprovevole, indegnità, od altre mancanze incompatibili con la qualità di socio.
ART 21 – Scioglimento interno
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato esclusivamente dal Consiglio Direttivo riunito in seduta plenaria con voto unanime. Tale deliberazione verrà quindi comunicata all’Assemblea dei Soci che, prendendone atto, assumerà la deliberazione per la messa in liquidazione dell’Associazione. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione delibererà, sentita l’autorità preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
ART 22 – Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborare a cura della Presidenza ed approvate dal Consiglio Direttivo.
ART 23 - Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano
Roma, 27 Luglio 2001